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Ordinanza — n. 38559/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant lacks personal standing to file directly.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38559/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the appellant lacks personal standing to file directly. The appellant, a convicted individual, attempted to bypass the mandatory requirement for legal representation in cassation appeals. The court relied on recent legislative amendments and established precedent to affirm that personal filing is no longer permitted for defendants.

Regesto Legislator

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Art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen.; Art. 613 co. 1 cod. proc. pen.: The appeal to the Court of Cassation must be filed through a lawyer; personal filing by the accused is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal standing requirement legal representation mandate Cassazione procedural rules defendant direct filing legittimazione a ricorrere motivi di cassazione capacità di stare in giudizio

Disposizioni normative citate

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Art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen.
309/1990 (in Taranto, 17/23), riqualificando la recidiva, rideterminando la pena e sostituendo anche quella accessoria; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art.
Art. 613 co. 1 cod. proc. pen.
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto, infatti, da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 613, comma 1, come modificato dall'art.
Art. 1 comma 62 legge 23 giugno 2017 n. 103
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n..
Art. 1 comma 63 legge 23 giugno 2017 n. 103
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n..
Art. 24 Cost.
Art. 111 comma 7 Cost.
Art. 6 CEDU
309/1990 (in Taranto, 17/23), riqualificando la recidiva, rideterminando la pena e sostituendo anche quella accessoria; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co.
art. 613 cod. proc. pen
23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come sopra modificato, per asserita violazione degli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE UMBERTO nato a TARANTO il 13/09/1990 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che CONTE Umberto ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha riformato quella del GUP del Tribunale di Taranto, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d. P.R. n. 309/1990 (in Taranto, 17/23), riqualificando la recidiva, rideterminando la pena e sostituendo anche quella accessoria; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n.. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto, infatti, da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 613, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come sopra modificato, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello Francesco M Ciampi DEPQSITAtA IN CANC ER !A