Italian court dismisses appeal against sentencing agreement as inadmissible due to untimely grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ben Egni Riccardo Amedeo inadmissible without formalities. The lower court had accepted a plea agreement for multiple drug-related offenses, but the appellant challenged the sentencing application and the continuation of the crime. The court ruled that the grounds for appeal, specifically regarding legal violations and motivation defects, were not deducible under the specific procedural time limits established by the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.: Appeals against sentencing agreements are inadmissible if the grounds for appeal are not deducible within the strict time limits prescribed by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
.seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN EGNI RICCARDO AMEDEO nato a AVEZZANO il 29/08/2000 avverso la sentenza del 19/02/2024 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANOsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Il difensore di BENEGNI Riccardo Amedeo ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Avezzano ha recepito l'accordo delle parti su una pena per più reati [art. 73, comma 4, d.P. R. n. 309/1990 (detenzione illecita di gr. 499,08 di hashish; art.337 cod. pen.; artt. 582 e 585 cod. pen.), in Avezzano, 21/8/23]; ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;, che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (violazione di legge e vizio della motivazione in relazione ai presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen. e vizio della motivazione sulla continuazione con altro reato di cui a precedente condanna), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello Francesco M. ria Ciampi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 1OJT. 2024