Cassation appeal dismissed as inadmissible because the second-instance court accepted a plea agreement, precluding further review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the Court of Appeal had accepted a plea agreement. The appellant argued for a reduction in the sentence imposed for drug possession, but the court held that accepting a plea agreement in the second instance limits the appellate judge's cognizance and creates preclusive effects for the entire proceedings. Consequently, the court ruled that no further review of the sentence's validity is possible, ordering the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Acceptance of a plea agreement by the second-instance court precludes the admissibility of cassation appeals regarding the sentence, as the power granted to the parties limits the appellate judge's cognizance and creates preclusive effects on the entire proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIABY ABOUDRAMANE nato a ROMA il 09/10/2003 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Osserva Rilevato che il difensore di DIABY Aboudramane ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di gr. 0,2 di cocaina e complessivi gr. 158,3 di hashish, in Catania il 15/12/22), è stato recepito l'accordo delle parti sulla pena; ritenuto che il ricorso é inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposto avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello; considerato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal 'nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006); che, nella specie, il ricorrente ha, per l'appunto, dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla entità della pena inflitta; ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello Francesco Maria y5é_Celb C