Italian Court dismisses appeal against drug sentencing agreement as inadmissible for generic legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by El Mekkaoui Mhamed inadmissible without formalities. The defendant challenged a sentencing agreement regarding drug possession, arguing a generic legal error in the indictment. The court ruled that such arguments fall outside the scope of admissible appeals under the relevant criminal procedure code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 448 comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing agreements based on generic legal errors are inadmissible as they do not meet the strict requirements for admissibility under the criminal procedure code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MEKKAOUI MHAMED (CUI 0613AT4) nato il 28/10/1983 avverso la sentenza del 01/02/2024 del GIP TRIBUNALE di COMOsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Il difensore di EL MEKKAOUI Mhamed ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Como ha recepito l'accordo delle parti su una pena per concorso nella detenzione illecita di più quantitativi di droga [1138 dosi di hashish; 259 di cocaina; 180 di eroina e 112 di marijuana (in Colverde, 21/5/23)]; ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (dedotto errore di diritto per genericità dell'imputazione), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso 1118 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello Francesco M , DEPOSITATA IN CAN '1'1.117. 2 OTT