Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetition of appellate arguments without new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the arguments raised were merely repetitions of those presented during the appellate proceedings. The appellant, Rosario Parrino, challenged a conviction for the abusive exercise of parking activities, but the court found no new grounds to justify the appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined and resolved by the appellate court without presenting new grounds or evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente. ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARRINO ROSARIO nato a PALERMO il 23/07/1966 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di PARRINO Rosario ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 21 sexies d.l. n. 113/2018, conv. dalla legge n. 132/201, in relazione all'art. 7 comma 15-bis codice strada, siccome già sanzionato per la medesima violazione (esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore), con provvedimento definitivo (in Palermo, il 28/6/2019); ritenuto che il ricorrente ha dedotto vizi inesistenti quanto alla integrazione del reato contestato (la doglianza costituendo riproposizione dei temi introdotti con il gravame, ai quali il giudice d'appello ha dato una risposta congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica, oltre che coe rente con gli elementi probatori richiamati in sentenza); che le censure, in definitiva, sono reiterative di quelle formulate in sede di gravame e neppure sostenute dal necessario, previo confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell'appello (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello Francesco 1. m i DEPOSITATA IN CANC