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Ordinanza — n. 38554/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38554/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38554/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENDA VINCENZO nato a ALCAMO il 19/04/1964 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di RENDA Vincenzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Trapani di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di gr. 158,8 di marijuana, in Alcamo, il 27/10/2021); ritenuto che il ricorrente ha dedotto vizi inesistenti, quanto alla affermazione della penale responsabilità (la doglianza costituendo riproposizione dei temi introdotti con il gravame, ai quali il giudice d'appello ha dato una risposta congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica, oltre che coerente con gli elementi probatori richiamati in sentenza); che le censure, in definitiva, sono reiterative di quelle formulate in sede di gravame e neppure sostenute dal necessario, previo confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell'appello (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38554/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di gr. 158,8 di marijuana, in Alcamo, il 27/10/2021); ritenuto che il ricorrente ha dedotto vizi inesistenti, quanto alla affermazione della penale responsabilità (la doglianza costituendo riproposizione dei temi introdotti con il gravame, ai quali il giudice d'appello ha dato una risposta congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica, oltre che coerente con gli elementi probatori richiamati in sentenza); che le censure, in definitiva, sono reiterative di quelle formulate in sede di gravame e neppure sostenute dal necessario, previo confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell'appello (Sez.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena impugnabilità della decisione di rinvio revisione in materia penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENDA VINCENZO nato a ALCAMO il 19/04/1964 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di RENDA Vincenzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Trapani di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di gr. 158,8 di marijuana, in Alcamo, il 27/10/2021); ritenuto che il ricorrente ha dedotto vizi inesistenti, quanto alla affermazione della penale responsabilità (la doglianza costituendo riproposizione dei temi introdotti con il gravame, ai quali il giudice d'appello ha dato una risposta congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica, oltre che coerente con gli elementi probatori richiamati in sentenza); che le censure, in definitiva, sono reiterative di quelle formulate in sede di gravame e neppure sostenute dal necessario, previo confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell'appello (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Preside te Gabriella Cappello Francesco lampi ‹.- -'-Lt--€1--e--él _ --&_ -'.-32.12 e) i 7 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 1