Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of new grounds compared to lower court decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared inadmissible because the arguments raised were merely repetitive of those already addressed in the lower court proceedings. The appellant's defense failed to introduce new grounds or demonstrate that the appellate court's reasoning was manifestly illogical or contradictory to the evidence. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 c.p.p.; Art. 369 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised are repetitive of those already examined in the appeal judgment and lack new elements or manifestly illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
. seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIURINTANO ENRICO nato a PALERMO il 14/06/1994 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di GIURINTANO Enrico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 21 sexies dl. n. 113/2018, conv. dalla legge n. 132/201, in relazione all'art. 7 comma 15-bis codice strada, siccome già sanzionato per la medesima violazione (esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore), con provvedimento definitivo (in Palermo, il 4/9/2019); ritenuto che il ricorrente ha dedotto vizi inesistenti quanto alla integrazione del reato contestato (la doglianza costituendo riproposizione dei temi introdotti con il gravame, ai quali il giudice d'appello ha dato una risposta congrua, non contraddittoria e neppure 'manifestamente illogica, oltre che coerente' con gli elementi probatori richiamati in sentenza); che le censure, in definitiva, sono reiterative di quelle formulate in sede di gravame e neppure sostenute dal necessario, previo confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell'appello (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello DEPOSITATA IN CANCELLE