Criminal appeal dismissed as inadmissible for citing newspaper publication, violating procedural grounds for special procedure appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Daniele Curci inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. Curci's defense argued against a settlement agreement regarding 182 doses of hashish, claiming the court failed to specify newspaper publication details required by the special procedure. The court rejected this, noting the trial court explicitly incorporated the publication condition into the judgment, rendering the appeal's grounds non-deducible under Article 448, paragraph 2-bis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 448 comma 2-bis c.p.p.: Appeals against special procedure judgments are inadmissible if they cite grounds not deducible under Article 448, such as requesting specific publication details already integrated into the operative part of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCI DANIELE nato a CERIGNOLA il 15/01/1995 avverso la sentenza del 29/09/2023 del TRIBUNALE di FOGGIAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;OSSERVA Il difensore di CURCI Daniele ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Foggia ha recepito l'accordo delle parti su una pena per concorso nella detenzione illecita di 182 dosi di hashish (in Cerignola, 4/8/23); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (indicazione della testata giornalistica sulla quale pubblicare la sentenza), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), rilevandosi che il Tribunale nella sentenza impugnata ha dato atto che la richiesta di patteggiamento è stata integrata con la condizione specificata e modulata nel dispositivo, cosicché la sentenza è anche coerente con il diritto vivente (Sez.
U, n. 23400 del 27/1/2022, Boccardo, Rv. 283191-01, in cui si è precisato che, nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre '2024 La Consigliera est. Il Presi ente 51 Gabriella Cappello Francesco Ciampi ( s-7c)0