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Ordinanza — n. 38548/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38548/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38548/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLUCCI GIUSEPPE nato a SORA il 24/10/1989 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 24 luglio 2023 la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la sentenza del 14 aprile 2022 con cui il Tribunale di Cassino aveva condannato Bellucci Giuseppe alla pena di anni 5 di reclusione, rideterminando la pena inflitta in complessivi anni 4 e mesi 6 di reclusione, con revoca delle sanzioni accessorie, e confermando nel resto, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione dì reità; che con memoria del 12 febbraio 2024 il ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38548/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLUCCI GIUSEPPE nato a SORA il 24/10/1989 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 24 luglio 2023 la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la sentenza del 14 aprile 2022 con cui il Tribunale di Cassino aveva condannato Bellucci Giuseppe alla pena di anni 5 di reclusione, rideterminando la pena inflitta in complessivi anni 4 e mesi 6 di reclusione, con revoca delle sanzioni accessorie, e confermando nel resto, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione dì reità; che con memoria del 12 febbraio 2024 il ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza pentito risarcimento per errore giudiziario azione di responsabilità responsabilità disciplinare responsabilità politica

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLUCCI GIUSEPPE nato a SORA il 24/10/1989 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 24 luglio 2023 la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la sentenza del 14 aprile 2022 con cui il Tribunale di Cassino aveva condannato Bellucci Giuseppe alla pena di anni 5 di reclusione, rideterminando la pena inflitta in complessivi anni 4 e mesi 6 di reclusione, con revoca delle sanzioni accessorie, e confermando nel resto, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione dì reità; che con memoria del 12 febbraio 2024 il ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta affetto da eccessiva genericità posto che con esso il ricorrente si è limitato a censurare la motivazione della sentenza impugnata senza però articolare alcuna specifica critica circa le ragioni in base alle quali la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere penalmente responsabile il Bellucci; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore il Pre