Cassation appeal dismissed for excessive genericity due to lack of specific arguments on sentencing conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it suffered from excessive genericity regarding the sentencing analysis. The appellant challenged a second-instance sentence for insufficient motivation concerning the application of the penalty upon request under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that since the lower court explicitly addressed all required positive and negative conditions for the penalty, the appellant failed to provide specific elements proving their absence, thereby satisfying the motivation requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is excessively generic, as the lower court's explicit consideration of all statutory conditions for the penalty precludes finding a violation of law without specific arguments demonstrating the absence of those conditions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERYZEK YOUSSEF (CUI 06DSEOT) nato il 25/08/1996 avverso la sentenza del 31/10/2023 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 31 ottobre 2023 il Tribunale di Como ha applicato nei confronti di Meryzek Youssef, in concorso con altri, la pena di mesi 6 di reclusione in aumento della pena già inflitta con la sentenza emessa dal Tribunale di Como il 18 luglio 2023 e divenuta irrevocabile il 5 settembre 2023, avendolo ritenuto colpevole per il reato di cui in epigrafe; che per l'annullamento di predetta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione censurandone la carente motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio irrogato.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità; che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto, nell'impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e negative, previste dall'articolo 444 cod. proc. pen. per l'applicazione della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla ritenuta congruità della pena; e ciò, in difetto di elementi, ricavabili dal testo della medesima sentenza, dai quali possa invece desumersi l'assenza di alcuna delle condizioni anzidette, basta ad escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 13 luglio 2006 n. 34494); che per altro, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, le lacune del ricorso sopra evidenziate costituiscono causa di inammissibilità del gravame (Corte di cassazione, Sez.
IV, 11 maggio 1992 n. 7768). che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amm