Ordinanza — n. 38545/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SARR IBRAHIMA (CUI 05FIOC2) nato il 10/03/1990 SALIOU LADIANE (CUI 06JVCS7) nato il 18/11/2001 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 27 giugno 2023 la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato le sentenze rispettivamente emesse in data 26 gennaio 2023 a carico di Sarr Ibrahima e Saliou Ladiane ed il 24 febbraio 2023 dal medesimo Tribunale a carico del solo Sarr, rideterminando la pena inflitta nei confronti di questo in complessivi mesi 10 di reclusione ed C 1.000 di multa ed in complessivi anni 1 di reclusione nei confronti del Saliou, confermando nel reso; che per l'annullamento di predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione congiuntamente i prevenuti articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo Sarr Ibrahima eccepiva la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; che con il secondo motivo di impugnazione il Saliou eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nei suoi confronti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38545/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SARR IBRAHIMA (CUI 05FIOC2) nato il 10/03/1990 SALIOU LADIANE (CUI 06JVCS7) nato il 18/11/2001 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 27 giugno 2023 la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato le sentenze rispettivamente emesse in data 26 gennaio 2023 a carico di Sarr Ibrahima e Saliou Ladiane ed il 24 febbraio 2023 dal medesimo Tribunale a carico del solo Sarr, rideterminando la pena inflitta nei confronti di questo in complessivi mesi 10 di reclusione ed C 1.000 di multa ed in complessivi anni 1 di reclusione nei confronti del Saliou, confermando nel reso; che per l'annullamento di predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione congiuntamente i prevenuti articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo Sarr Ibrahima eccepiva la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; che con il secondo motivo di impugnazione il Saliou eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nei suoi confronti.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SARR IBRAHIMA (CUI 05FIOC2) nato il 10/03/1990 SALIOU LADIANE (CUI 06JVCS7) nato il 18/11/2001 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 27 giugno 2023 la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato le sentenze rispettivamente emesse in data 26 gennaio 2023 a carico di Sarr Ibrahima e Saliou Ladiane ed il 24 febbraio 2023 dal medesimo Tribunale a carico del solo Sarr, rideterminando la pena inflitta nei confronti di questo in complessivi mesi 10 di reclusione ed C 1.000 di multa ed in complessivi anni 1 di reclusione nei confronti del Saliou, confermando nel reso; che per l'annullamento di predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione congiuntamente i prevenuti articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo Sarr Ibrahima eccepiva la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; che con il secondo motivo di impugnazione il Saliou eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nei suoi confronti.
Considerato che i ricorsi sono inammissibili; che, quanto al motivo dedotto dal ricorrente Sarr rat; il ricorrente non evidenzia alcuna ragione che avrebbe potuto giustificare il riconoscimento del beneficio in questione mentre per quanto attiene alla posizione del Saliou il giudizio prognostico infausto sulla sua condotta, tale da escludere il beneficio della sospensione condizionale della pena, è giustificato dalla centralità della sua posizione in relazione al traffico di stupefacenti oggetto del presente giudizio; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il C nsiglie e estenso