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Ordinanza — n. 38540/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38540/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38540/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEDRELLI MICHELE nato a BOLOGNA il 27/11/1994 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 26 giugno 2023 la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza con cui il G.U.P. del Tribunale di Mantova, il giorno 3 dicembre 2021, aveva condannato Cedrelli Michele alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 4.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano escluso l'applicabilità dell'art. 73, comma 5, del D.P.R: 309 del 1990, sulla scorta del mero dato ponderale dello stupefacente sequestrato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38540/2024 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Mantova, il giorno 3 dicembre 2021, aveva condannato Cedrelli Michele alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 4.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano escluso l'applicabilità dell'art. 73, comma 5, del D.P.R: 309 del 1990, sulla scorta del mero dato ponderale dello stupefacente sequestrato.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze tossicodipendenza infrazione qualificata LStup trattamento residenziale delle dipendenze pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEDRELLI MICHELE nato a BOLOGNA il 27/11/1994 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 26 giugno 2023 la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza con cui il G.U.P. del Tribunale di Mantova, il giorno 3 dicembre 2021, aveva condannato Cedrelli Michele alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 4.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano escluso l'applicabilità dell'art. 73, comma 5, del D.P.R: 309 del 1990, sulla scorta del mero dato ponderale dello stupefacente sequestrato.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione non manifestamente illogica, ha escluso la ricorrenza dell'invocata fattispecie di lieve entità dando rilievo non solo al dato ponderale dello stupefacente rinvenuto in possesso del Cederelli, sicuramente non esiguo potendosene ricavare 227 dosi medie singole, ma altresì sul contegno del prevenuto il quale pur essendo titolare di un'associazione legata alla commercializzazione di prodotti a base della c.d. "cannabis light", deteneva sostanza ad alto contenuto drogante, aggravando la propria posizione in ordine alla valutazione del dolo; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1