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Ordinanza — n. 38537/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for excessive genericity regarding sentencing calculation due to lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38537/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Alberto Cannia's cassation appeal inadmissible for excessive genericity regarding the sentencing calculation. The appellant argued the lower court failed to properly justify the sentence, but the court found the territorial court's reasoning sufficient by considering the quantity of drugs as a factor placing the offense at the upper margin of minor crimes. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible for excessive genericity when the lower court's sentencing decision is based on specific factual elements, such as the quantity of contraband, without requiring the appellant to demonstrate a lack of motivation.

Parole chiave

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excessive genericity sentencing calculation drug quantity minor crime margin procedural costs Cassa delle ammende inadmissibility declaration sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNIA ALBERTO nato a PALERMO il 07/04/1986 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 8 agosto 2023 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del giorno 11 febbraio 2020 con cui il Tribunale di Palermo aveva condannato Cannia Alberto alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed C 2.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena irrogata.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, ha irrogato una pena determinata in misura non manifestazione illogica dando rilievo alla quantità di sostanza stupefacente nel cui possesso era il prevenuto, da collocare ai margini superiori del fatto di lieve entità; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile per eccessiva genericità e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il lonsigliere estensore il Pres