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Ordinanza — n. 38533/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38533/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38533/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENCI MATTIA nato a MACERATA il 31/01/1989 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 13 settembre 2023 la Corte di appello di Ancona riformava parzialmente la precedente decisione del 12 ottobre 2021 con cui il Tribunale di Macerata aveva condannato Cenci Mattia alla pena di mesi 8 e giorni 10 di reclusione ed € 1.667 di multa rideterminando la pena inflitta per effetto della disapplicazione della recidiva in complessivi mesi g di reclusione ed € 1.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38533/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione attenuazione della pena pentito sanzioni penali riduzione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENCI MATTIA nato a MACERATA il 31/01/1989 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 13 settembre 2023 la Corte di appello di Ancona riformava parzialmente la precedente decisione del 12 ottobre 2021 con cui il Tribunale di Macerata aveva condannato Cenci Mattia alla pena di mesi 8 e giorni 10 di reclusione ed € 1.667 di multa rideterminando la pena inflitta per effetto della disapplicazione della recidiva in complessivi mesi g di reclusione ed € 1.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione non manifestamente illogica, ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo ai plurimi precedenti penali gravanti sul prevenuto; quanto all'invocata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. questa non aveva formato oggetto di gravame di tal ché nulla doveva decidere in merito la Corte anconetana; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il onsigliere est