Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38531/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38531/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38531/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIETROPAOLO SERAFINO nato a MONDRAGONE il 12/12/1974 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 29 settembre 2023 la Corte di appello diNap i ctg.12~ede di rinvio, riformava la precedente decisione del giorno g0 aprile( con cui il Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere aveva condannato Pietropaolo Serafino alla pena di anni 5 di reclusione ed C 30.000 di multa, rideterminando la pena inflitta in complessivi anni 2 e mesi 6 di reclusione ed C 6.000 di multa per effetto dell'assoluzione quanto al capo a) dell'imputazione e confermando nel resto avendolo ritenuto colpevole del reato residuo ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva la violazione di legge con riferimento alla dosimetria della pena irrogata;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38531/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIETROPAOLO SERAFINO nato a MONDRAGONE il 12/12/1974 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 29 settembre 2023 la Corte di appello diNap i ctg.12~ede di rinvio, riformava la precedente decisione del giorno g0 aprile( con cui il Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere aveva condannato Pietropaolo Serafino alla pena di anni 5 di reclusione ed C 30.000 di multa, rideterminando la pena inflitta in complessivi anni 2 e mesi 6 di reclusione ed C 6.000 di multa per effetto dell'assoluzione quanto al capo a) dell'imputazione e confermando nel resto avendolo ritenuto colpevole del reato residuo ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva la violazione di legge con riferimento alla dosimetria della pena irrogata;

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena adeguamento della pena revisione della sentenza penale remissione della pena sanzioni penali controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIETROPAOLO SERAFINO nato a MONDRAGONE il 12/12/1974 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 29 settembre 2023 la Corte di appello diNap i ctg.12~ede di rinvio, riformava la precedente decisione del giorno g0 aprile( con cui il Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere aveva condannato Pietropaolo Serafino alla pena di anni 5 di reclusione ed C 30.000 di multa, rideterminando la pena inflitta in complessivi anni 2 e mesi 6 di reclusione ed C 6.000 di multa per effetto dell'assoluzione quanto al capo a) dell'imputazione e confermando nel resto avendolo ritenuto colpevole del reato residuo ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva la violazione di legge con riferimento alla dosimetria della pena irrogata;

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto avente esclusivamente ad oggetto la sanzione irrogata a carico del Pietropaolo è inammissibile in quanto la relativa statuizione risulta adeguatamente motivata in funzione del rilevante compendio di sostanze stupefacenti, pari a circa 10 kg lordi detenuti dal prevenuto; Che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativannente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Co si