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Ordinanza — n. 38530/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because it was personally signed by the appellant instead of a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38530/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was personally signed by the appellant, El Asri Youssef, rather than by a qualified defense attorney. The appellant argued for the review of a first-instance conviction, but the court emphasized that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, appeals must be signed by lawyers enrolled in the special register. Consequently, the court ruled that the personal signature rendered the act void and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A criminal appeal must be signed by a defense attorney enrolled in the special register; a personal signature by the appellant renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signature requirement qualified defense attorney special register enrollment procedural defect penalty proporzionalità della pena errore nella commisurazione della pena oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente; osserva il Collegio che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Law 23 giugno 2017, n. 103
art. 444 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ASRI YOUSSEF (CUI 06ANTX) nato il 12/05/2001 avverso la sentenza del 08/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente; osserva il Collegio che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte di cassazione, Sez. III penale, n. 11126 del 25 gennaio 2021
Corte costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ASRI YOUSSEF (CUI 06ANTX) nato il 12/05/2001 avverso la sentenza del 08/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giorno 8 settembre 2023 il Tribunale di Como apillual-r2p confronti di El Asri Youssef, in concorso con altri, la pena di anni 1i reclusione el€1.000 ec , avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva l'inosservanza di norme processuali ed il vizio di motivazione.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente; osserva il Collegio che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Corte di cassazione, Sez.

III penale, n. 11126 del 25 gennaio 2021); che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il o sipliere esrsre n i