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Ordinanza — n. 38527/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38527/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38527/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARA RAFFAELE nato a FOGGIA il 09/11/1988 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 25 maggio 2023 la Corte di appello di Bari riformava parzialmente la precedente decisione del 5 giugno 2018 con cui il Tribunale dì Foggia aveva condannato Cara Raffaele alla pena di anni 2 di reclusione ed € 4.500 di multa rideterminando la pena inflitta in complessivi anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 4.000 di multa e confermando nel resto, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando i due motivi di impugnazionne di seguitto sintetizzati; che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente eccepiva la violazione della legge con riferimento alla statuizione di reità; che con il secondo motivo di impugnazione eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'invocata fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38527/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990.

Parole chiave

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sanzioni penali revisione della sentenza penale formazione di una pena complessiva altri reati riabilitazione remissione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARA RAFFAELE nato a FOGGIA il 09/11/1988 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 25 maggio 2023 la Corte di appello di Bari riformava parzialmente la precedente decisione del 5 giugno 2018 con cui il Tribunale dì Foggia aveva condannato Cara Raffaele alla pena di anni 2 di reclusione ed € 4.500 di multa rideterminando la pena inflitta in complessivi anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 4.000 di multa e confermando nel resto, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando i due motivi di impugnazionne di seguitto sintetizzati; che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente eccepiva la violazione della legge con riferimento alla statuizione di reità; che con il secondo motivo di impugnazione eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'invocata fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto impingente in argomenti di mero fatto sottratti al sindacato di questa Corte di leggitimità; che il secondo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha correttamente negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990 dando rilievo /°j1,1antitativo di sostanza stupefacente non esiguo . rinvenuto in possesso del prevenuto da cui si potevano ricavare oltre 4.000 dosi medie singole,; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pan., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il corslglI