Ordinanza — n. 38526/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROMEO MASSIMO nato a ROMA il 09/07/1996 MAGLIOLI MARCO nato a ROMA il 09/06/1978 GIACCA GENNARO nato a ROMA il 19/08/1995 avverso la sentenza del 08/09/2023 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza pronunCiata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 8 settembre 2023 il Tribunale di Roma ha applicato nei confronti di Romeo Massimo e Maglioli Marco la pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed C 20.000 di multa e nei confronti di Giacca Gennaro la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed C 14.000 di multa avendoli ritenuti colpevoli per I reati di cui in epigrafe; che per l'annullamento di predetta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione disgiuntamente con atti di medesimo tenore con cui eccepivano il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla statuizione di reità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38526/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. in data 8 settembre 2023 il Tribunale di Roma ha applicato nei confronti di Romeo Massimo e Maglioli Marco la pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed C 20.000 di multa e nei confronti di Giacca Gennaro la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed C 14.000 di multa avendoli ritenuti colpevoli per I reati di cui in epigrafe; che per l'annullamento di predetta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione disgiuntamente con atti di medesimo tenore con cui eccepivano il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla statuizione di reità.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROMEO MASSIMO nato a ROMA il 09/07/1996 MAGLIOLI MARCO nato a ROMA il 09/06/1978 GIACCA GENNARO nato a ROMA il 19/08/1995 avverso la sentenza del 08/09/2023 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza pronunCiata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 8 settembre 2023 il Tribunale di Roma ha applicato nei confronti di Romeo Massimo e Maglioli Marco la pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed C 20.000 di multa e nei confronti di Giacca Gennaro la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed C 14.000 di multa avendoli ritenuti colpevoli per I reati di cui in epigrafe; che per l'annullamento di predetta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione disgiuntamente con atti di medesimo tenore con cui eccepivano il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla statuizione di reità.
Considerato che i ricorsi sono inammissibili; che i ricorsi - trattati ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - devono essere dichiarati inammissibili, perché proposti al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del, 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); che in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., la previsione da ultimo richiamata dispone infatti che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; che nel caso di specie non ha formato oggetto di impugnazione alcuno dei succitati motivi; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. •S‘'" \\