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Ordinanza — n. 38524/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to explicit sentencing reasoning satisfying statutory requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38524/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the lower court's judgment explicitly addressed all statutory conditions for sentencing under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the court failed to explain the penalty increase due to the continuation regime, but the appellate court found the original decision sufficiently motivated. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested judgment explicitly states that all statutory conditions for sentencing are met, thereby precluding any claim of unmotivated reasoning regarding the penalty calculation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing reasoning requirements continuation regime application Article 444 Code of Criminal Procedure court costs and fines recidiva nell'infrazione divieto di doppia punibilità pena massima

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLETANO NICOLO' nato a FASANO il 11/09/1996 avverso la sentenza del 19/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza contestualmente motivata ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
art. 444 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLETANO NICOLO' nato a FASANO il 11/09/1996 avverso la sentenza del 19/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza contestualmente motivata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
articolo 444 cod. proc. pen
che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto, nell'impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e negative, previste dall'articolo 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte di cassazione, Sezione IV penale, 13 luglio 2006 n. 34494
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLETANO NICOLO' nato a FASANO il 11/09/1996 avverso la sentenza del 19/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza contestualmente motivata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giorno 19 ottobre 2023 il Tribunale di Bari applicava nei confronti di Napoletano Nicolò la pena di anni 3 di reclusione ed C 16.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione relativamente all'omessa pronuncia circa l'aumento della pena dovuto all'applicazione del regime della continuazione.

Considerato che il ricorso è inammissibile. che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto, nell'impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e negative, previste dall'articolo 444 cod. proc. pen. per l'applicazione della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla ritenuta congruità della pena calcolata alla luce dell'applicato regime della continuazione; e ciò, in difetto di elementi, ricavabili dal testo della medesima sentenza, dai quali possa invece desumersi l'assenza di alcuna delle condizioni anzidette, basta ad escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 13 luglio 2006 n. 34494); che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle