Ordinanza — n. 38519/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPREAFICO GIOVANNI nato a LECCO il 25/02/1965 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 14 fuglio 2023 la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la decisione del 2 luglio 2021 con cui il Tribunale di Lecco aveva condannato Spreafico Giovanni alla pena di anni 1 di reclusione ed € 3.000 di multa, rideterminando la pena inflitta in complessivi mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed € 3.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di impUgnazione con cui deduceva in primo luogo li vizio di motivazione ed in secondo la violazione di legge, censurando il provvedimento de quo nela parte in cui i Giudici del merito avevano escluso l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38519/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPREAFICO GIOVANNI nato a LECCO il 25/02/1965 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 14 fuglio 2023 la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la decisione del 2 luglio 2021 con cui il Tribunale di Lecco aveva condannato Spreafico Giovanni alla pena di anni 1 di reclusione ed € 3.000 di multa, rideterminando la pena inflitta in complessivi mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed € 3.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di impUgnazione con cui deduceva in primo luogo li vizio di motivazione ed in secondo la violazione di legge, censurando il provvedimento de quo nela parte in cui i Giudici del merito avevano escluso l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che I motivi in esso contenuti, I quali possono essere esaminati congiuntamente stante la loro omogeneità, risultano mainfestamente infondati atteso il fatto che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giiuridici, ha correttamente escluso l'applicabiilità dell'invocato art. 131 bis cod. pen. dando rilievo alla gravità della condotta contestata evidenziata dalle modalità con cui è stata posta in essere ed alla ampiezza della coltivazione dello stupefacente tali da impedire di qualificare l'offesa nell'ambito della necessaria "lieve entità"; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del rìcorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Co ì deciso in Roma, ìl 1 marzo 2024 Il onsigliere esten re il Presi ente DEPOSITATA IN CAN EL