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Ordinanza — n. 38516/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38516/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38516/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP MOUSTAPHA nato il 24/09/1975 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 6 luglio 2023 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza con cui il Tribunale di il giorno 18 giugno 202t aveva condannato Diop Moustapha alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 1.200 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato di cui in epigrafe; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge censurando la decisione della Corte genovese nella parte in cui i Giudici del merito non avevano ritenuto di escludere la ricorrenza dell'applicata recidiva di cui all'art. 99 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38516/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 99 cod. pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione commisurazione della pena per traffico di stupefacenti precedenti penali gravi pene condizionali sanzioni penali altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, ha correttamente argomentato circa la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 99 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP MOUSTAPHA nato il 24/09/1975 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 6 luglio 2023 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza con cui il Tribunale di il giorno 18 giugno 202t aveva condannato Diop Moustapha alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 1.200 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato di cui in epigrafe; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge censurando la decisione della Corte genovese nella parte in cui i Giudici del merito non avevano ritenuto di escludere la ricorrenza dell'applicata recidiva di cui all'art. 99 cod. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, ha correttamente argomentato circa la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 99 cod. pen., con valutazione non manifestamente illogica, dando rilievo ai plurimi precedenti penali di varia natura che gravano sul prevenuto oltre che del lungo arco temporale in cui si è svolta l'attività dì spaccio; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Conigliere estensore il Pr