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Ordinanza — n. 38515/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38515/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38515/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUSSO ALESSIO PIO nato a LOERRACH( GERMANIA) il 20/03/1996 RUSSO ANGELO MAURO nato a MUELHEIM( GERMANIA) il 26/10/1998 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata In cancelleria Il giorno 21 giugno 2023 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la precedente decisione del giorno 1 luglio 2022 con cui il Tribunale di Enna aveva condannato Russo Alessio Pio e Russo Angelo Mauro, in concorso tra loro, alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 1.032 di multa avendoli ritenuti colpevoli del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione disgiuntamente con due atti di medesimo contenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con Il primo motivo eccepivano il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; che con il secondo motivo eccepivano la violazione legge con riferimento alla dosimetria della pena irrogata ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38515/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUSSO ALESSIO PIO nato a LOERRACH( GERMANIA) il 20/03/1996 RUSSO ANGELO MAURO nato a MUELHEIM( GERMANIA) il 26/10/1998 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata In cancelleria Il giorno 21 giugno 2023 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la precedente decisione del giorno 1 luglio 2022 con cui il Tribunale di Enna aveva condannato Russo Alessio Pio e Russo Angelo Mauro, in concorso tra loro, alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 1.032 di multa avendoli ritenuti colpevoli del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione disgiuntamente con due atti di medesimo contenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con Il primo motivo eccepivano il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; che con il secondo motivo eccepivano la violazione legge con riferimento alla dosimetria della pena irrogata ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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scemata imputabilità attenuazione della pena indennizzo per carcerazione preventiva riesame dell'entità pena pene condizionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUSSO ALESSIO PIO nato a LOERRACH( GERMANIA) il 20/03/1996 RUSSO ANGELO MAURO nato a MUELHEIM( GERMANIA) il 26/10/1998 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata In cancelleria Il giorno 21 giugno 2023 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la precedente decisione del giorno 1 luglio 2022 con cui il Tribunale di Enna aveva condannato Russo Alessio Pio e Russo Angelo Mauro, in concorso tra loro, alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 1.032 di multa avendoli ritenuti colpevoli del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione disgiuntamente con due atti di medesimo contenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con Il primo motivo eccepivano il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; che con il secondo motivo eccepivano la violazione legge con riferimento alla dosimetria della pena irrogata ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che i ricorsi sono inammissibili; che il primo motivo, relativo alla destinazione allo spaccio dello stupefacente sequestrato ai prevenuti, risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, circa l'integrazione del reato contestato dando rilievo al rinvenimento di oggetti atti alla pesatura ed al confezionamento dello stupefacente quali indici da cui è univocamente desumibile l'attività di commercializzazione dello stesso; che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto i Giudici del merito hanno correttamente, seppur brevemente, argomentato circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di ragioni positivamente valutabili; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in e 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI o Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle 'T spese processuaii e della somma di e 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa C-75 1 - P e -. ..., delle ammende. C5 q' t.,Q 0 o