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Ordinanza — n. 38417/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38417/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38417/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHIOTTO MIRKO nato a VILLAFRANCA DI VERONA il 11/05/1976 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti-;7 trrrfa la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 20727/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Mirko Marchiotto ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio motivazionale in relazione alla affermazione di respon- sabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38417/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. pro:. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data suc- cessiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza delle I. 103/2017 che ha mo- dificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassa- zione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori accusa penale minaccia nel diritto penale difesa penale verdetto di colpevolezza responsabilità penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHIOTTO MIRKO nato a VILLAFRANCA DI VERONA il 11/05/1976 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti-;7 trrrfa la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 20727/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Mirko Marchiotto ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio motivazionale in relazione alla affermazione di respon- sabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. pro:. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data suc- cessiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza delle I. 103/2017 che ha mo- dificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassa- zione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella ai pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così dec