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Ordinanza — n. 38416/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38416/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38416/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILENKOVIC SLAVKO nato il 16/03/1967 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 16388/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Slavko Milenkovic ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe, lamentando l'eccessività della pena inflittagli. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38416/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data suc- cessiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha mo- dificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassa- zione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

Parole chiave

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gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza altri capi d'accusa scemata imputabilità responsabilità penale dei minori responsabilità disciplinare
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILENKOVIC SLAVKO nato il 16/03/1967 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 16388/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Slavko Milenkovic ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe, lamentando l'eccessività della pena inflittagli. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data suc- cessiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha mo- dificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassa- zione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deci