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Ordinanza — n. 38415/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38415/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38415/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVINA ANGELO nato a COPERTINO il 03/08/2002 avverso la sentenza del 09/05/2024 del TRIBUNALE di LECCEe' L dato avviso alle parti; 2 udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Angelo Savina ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 9 maggio 2024 con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al delitto di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 2 cod. pen commesso in Copertino il 22 dicembre 2022 Rilevato che il motivo, con cui deduce violazione il vizio di motivazione in relazione alla sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38415/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurirnis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila .

Parole chiave

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allegazione motivata motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio controllo della commisurazione della pena decisione incidentale impugnabile allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVINA ANGELO nato a COPERTINO il 03/08/2002 avverso la sentenza del 09/05/2024 del TRIBUNALE di LECCEe' L dato avviso alle parti; 2 udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Angelo Savina ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 9 maggio 2024 con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al delitto di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 2 cod. pen commesso in Copertino il 22 dicembre 2022 Rilevato che il motivo, con cui deduce violazione il vizio di motivazione in relazione alla sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurirnis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024. /