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Ordinanza — n. 38413/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38413/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38413/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERRA VINCENZO nato a CERIGNOLA il 07/12/1998 avverso la sentenza del 23/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ASCOLI PICENO FatóT5V-Vts15-31 udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Vincenzo Merra ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Gup Tribunale di Ascoli Piceno del 23 aprile 2024 con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine a sette delitti di cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen. commesso in Porto Sant'Elpidio (AP) il 16 ottobre 2023. Rilevato che il motivo, con cui deduce in maniera generica l'assenza di motivazione, è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38413/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila .

Parole chiave

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motivi di cassazione motivi che possono invocarsi motivi validi cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione sufficiente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERRA VINCENZO nato a CERIGNOLA il 07/12/1998 avverso la sentenza del 23/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ASCOLI PICENO FatóT5V-Vts15-31 udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vincenzo Merra ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Gup Tribunale di Ascoli Piceno del 23 aprile 2024 con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine a sette delitti di cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen. commesso in Porto Sant'Elpidio (AP) il 16 ottobre 2023. Rilevato che il motivo, con cui deduce in maniera generica l'assenza di motivazione, è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre