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Ordinanza — n. 38412/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38412/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38412/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABRIZI SIMONE nato a FROSINONE il 25/10/1994 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Simone Fabrizi ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 16 gennaio 2024, che in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena di condanna in ordine al delitto di cui all'art. 589 bis cod. pen., posto in essere in Gaiole in Chianti il 15 maggio 2021, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e rideterminato la pena. Con memoria del 24 settembre 2024 il difensore di Fabrizi ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione dell'incidente, è inammissibile in quanto incentrato sulla valutazione del materiale probatorio, a fronte di una motivazione con cui, in maniera coerente con le risultanze e non illogica, sono stati indicati gli elementi da cui è stata tratta la prova della penale responsabilità ( il teste Bucci, ritenuto decisivo, è stato sentito alcuni giorni dopo l'incidente solo perché risiedeva lontano; l'assenza di tracce di frenata del motociclo è stata spiegata dalla Corte, in conformità alle conclusioni del CT della persona offesa cui ha ritenuto di aderire; il ricorrente aveva svoltato a sinistra e si era immesso nella strada in contromano).

Regesto Legislator

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art. 589 bis cod. pen; Ordinanza — n. 38412/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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incidente stradale violazione del segnale luminoso infrazione al codice della strada infrazione commessa per negligenza infrazione privilegiata insufficienza di prove

Disposizioni normative citate

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art. 589 bis cod. pen
Simone Fabrizi ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 16 gennaio 2024, che in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena di condanna in ordine al delitto di cui all'art. 589 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABRIZI SIMONE nato a FROSINONE il 25/10/1994 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Simone Fabrizi ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 16 gennaio 2024, che in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena di condanna in ordine al delitto di cui all'art. 589 bis cod. pen., posto in essere in Gaiole in Chianti il 15 maggio 2021, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e rideterminato la pena. Con memoria del 24 settembre 2024 il difensore di Fabrizi ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione dell'incidente, è inammissibile in quanto incentrato sulla valutazione del materiale probatorio, a fronte di una motivazione con cui, in maniera coerente con le risultanze e non illogica, sono stati indicati gli elementi da cui è stata tratta la prova della penale responsabilità ( il teste Bucci, ritenuto decisivo, è stato sentito alcuni giorni dopo l'incidente solo perché risiedeva lontano; l'assenza di tracce di frenata del motociclo è stata spiegata dalla Corte, in conformità alle conclusioni del CT della persona offesa cui ha ritenuto di aderire; il ricorrente aveva svoltato a sinistra e si era immesso nella strada in contromano).

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 Il Consigliee estensore Il Pre