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Ordinanza — n. 38409/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and improper fact-finding attempt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38409/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the grounds were manifestly unfounded, lacking specificity, and merely repetitive of arguments already rejected by the lower court. The appellant failed to adequately confront the appellate court's logical reasoning regarding witness credibility and the absence of evidence for alleged prior relationships or intoxication. Consequently, the court ruled that re-evaluating factual elements would improperly transform the court of cassation into a fact-finding body.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal to the court of cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, lacking specificity, and do not constitute a proper exercise of the censorial power, as the court cannot substitute its judgment for that of the court of first instance regarding facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity censorial power court of cassation fact-finding prohibition responsabilità penale accusa penale verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZECCHILLO PASQUALE nato a CORATO il 14/01/1982 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 21522/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Pasquale Zecchillo ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità, sul rilievo che a suo carico vi sarebbero solo ed esclusivamente le dichiarazioni accusatorie della persona offesa. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria e sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e di- sattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno motivato sulla credibilità soggettiva dei Ciminiello, evidenziando che nessun elemento agli atti attesta gli assenti "cattivi rapporti" tra lo stesso e l'imputato, ipotizzati dalla difesa soltanto in ragione del diverbio verificatosi la sera del 3 febbraio 2015, che, al contrario, trova la sua ragion d'essere proprio nel furto appena subito. Lo stesso imputato - si evidenzia in sentenza- nelle spontanee dichiarazioni rese a dibattimento non deduce l'esistenza di pregressi rapporti con il Ciminiello che possano legittimare l'ipotesi di una denuncia calunniosa ai suoi danni, ma si limita ad affermare che il denunciante era solitamente ubriaco e infastidiva gli altri avventori presenti all'interno della sala così come avvenuto anche la sera in que- stione, allorché il titolare lo aveva sollecitato a lasciarlo perdere.

Una tale asser- zione, si rileva ancora, è del tutto priva di riscontri ed anzi è smentita dalle acqui- sizioni agli atti, laddove nessun accenno a tale ubriachezza fa il titolare della sala giochi, Conti, il quale ha riferito soltanto di un diverbio tra i due, in ordine alla cui origine egli nulla sapeva trovandosi in una sala attigua a quella in cui erano allo- cate le slot. E, soprattutto, tale stato di ubriachezza della vittima è smentito dalla denuncia-querela che il Ciminiello ha sporto presso i Carabinieri di Corato in ma- niera tempestiva e immediata.

La querela, infatti, delle 21.32 del 5/02/2015, se- guiva di poco i fatti, accaduti pacificamente alle ore 20.00, e nessuna alterazione determinata da ubriachezza viene attestata dai militari. In un tale contesto viene evidenziato non essere in contrasto con la versione del Ciminiello quella del teste Conti, il quale ha confermato di aver effettivamente N. 21522/2024 R. G . sentito una lite nella sala attigua in cui si trovavano le "slot machine" aventi come protagonisti l'imputato e la persona offesa nell'orario in cui si è verificato il fatto.

Al contrario il diverbio - ammesso anche dall'imputato - fornisce riscontro alla ver- sione dei fatti del denunciante, in assenza di altra ragione giustificatrice. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia i ricorrenti chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo dì procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas