Criminal appeal dismissed as inadmissible due to missing private prosecution requirement under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Oscar Arcuri's appeal inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Arcuri argued that a crime no longer prosecutable ex officio required a declaration of non-prosecution due to lack of private prosecution. However, the court found the procedural violation evident in the record, noting the victim had filed a formal complaint with a request for punishment in 2018. Consequently, the court ruled that no error in law occurred and the appeal failed on procedural grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the alleged violation of procedural norms is clearly contradicted by the case file, as the absence of a private prosecution is a substantive condition that must be verified ex officio if the law so provides.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCURI OSCAR nato a PALERMO il 17/10/1978 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 21355/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Arcuri Oscar ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in quanto, a fronte di un reato che a se- guitoedell'entarta in vigore del d.lgs. 150/2022 non è più perseguibile di ufficio, andava pronunciata una sentenza di improcedibilità per assenza di querela. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il proposto ricorso è inammissibile in quanto si amenta una violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali. Ed invero, risulta ex actis che in data 9/1/2018 la persona offesa Martulli Maria ebbe a sporgere presso i CC della Stazione Palermo Uditore formale denuncia que- rela per il furto subito con specifica richiesta di punizione dei responsabili dello stesso (cfr. pag. 2 della querela).
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così decis