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Ordinanza — n. 38403/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38403/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38403/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARRINELLO JOSEPH nato a AUBAGNE( FRANCIA) il 26/08/1968 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Joseph Parrinello ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 29 febbraio 2024 di conferma della condanna del Tribunale di Marsala in ordine al reato di cui all'art. 116 CdS commesso in Marsala il 29 novembre 2020. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva nel biennio, è inammissibile in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente, con cui si è dato atto che ai fini della sussistenza della recidiva nel biennio è sufficiente che sia accertata una precedente violazione amministrativa divenuta definitiva e che rispetto alla contestazione del 14 agosto 2019 non era stato proposto ricorso.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 38403/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il secondo motivo, con cui censura il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen, è manifestamente infondato. Il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs n.285/2002 è, per sua struttura a condotta reiterata, in quanto sanziona la condotta della guida senza patente solo se reiterata, appunto, in un arco temporale biennale. Ne consegue che sussiste incompatibilità ontologica fra la fattispecie in esame e la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. che, non può trovare applicazione quando il reato ha ad oggetto, strutturalmente come tipizzazione del tipo, condotte reiterate (in tal senso Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, Cirimbelli, non mass.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida recidiva in stato di ebbrezza valutazione dell'idoneità alla guida infrazione alle norme della circolazione abuso della licenza e delle targhe legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Rilevato che il secondo motivo, con cui censura il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen, è manifestamente infondato.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARRINELLO JOSEPH nato a AUBAGNE( FRANCIA) il 26/08/1968 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Joseph Parrinello ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 29 febbraio 2024 di conferma della condanna del Tribunale di Marsala in ordine al reato di cui all'art. 116 CdS commesso in Marsala il 29 novembre 2020. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva nel biennio, è inammissibile in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente, con cui si è dato atto che ai fini della sussistenza della recidiva nel biennio è sufficiente che sia accertata una precedente violazione amministrativa divenuta definitiva e che rispetto alla contestazione del 14 agosto 2019 non era stato proposto ricorso.

Rilevato che il secondo motivo, con cui censura il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen, è manifestamente infondato. Il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs n.285/2002 è, per sua struttura a condotta reiterata, in quanto sanziona la condotta della guida senza patente solo se reiterata, appunto, in un arco temporale biennale. Ne consegue che sussiste incompatibilità ontologica fra la fattispecie in esame e la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. che, non può trovare applicazione quando il reato ha ad oggetto, strutturalmente come tipizzazione del tipo, condotte reiterate (in tal senso Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, Cirimbelli, non mass.

Sez. 4, n. 48515 del 05/10/2023, Augliera, non mass.). Considerato che il terzo motivo, con cui si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. La Corte ha esplicitato le ragioni della determinazione della pena con un pertinente richiamo alle modalità della condotta e, soprattutto, ai plurimi precedenti dell'imputato indicativi di spiccata capacità a delinquere. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 202