Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to objection regarding non-appealable sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gennaro Esposito inadmissible. The appellant challenged the lower court's reasoning on the lack of a pronouncement under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that objections regarding the non-evaluation of sentencing conditions under Article 129 are legally inadmissible in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against sentences issued under Art. 599-bis c.p.p. are inadmissible if they concern the non-evaluation of sentencing conditions under Art. 129 c.p.p., as such grounds fall outside the scope of reviewable errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GENNARO nato a NAPOLI il 07/08/1984 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIo av JriiQ udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; ‘s,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gennaro Esposito ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. commesso in Napoli il 15 ottobre 2014 Rilevato che il ricorrente censura la motivazione in ordine alla mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen, ovvero un motivo inammissibile. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, M. Rv. 278170 secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge).
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 Il Consiglier nsore