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Ordinanza — n. 38401/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction due to defendant's personal withdrawal of the legal remedy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38401/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Kevin Milenkovic inadmissible because the defendant personally withdrew the legal remedy before the court's ruling. The lower court had convicted the defendant of seven crimes under Articles 110, 624 bis, and 625 of the Criminal Code, prompting the appeal. The court rejected the appeal on procedural grounds, ruling that the defendant's withdrawal rendered the legal action void and ordered the payment of court costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: A criminal appeal is inadmissible if the appellant personally withdraws the remedy before the court's decision, thereby extinguishing the right to judicial review.

Parole chiave

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criminal appeal withdrawal inadmissible remedy personal withdrawal procedural extinction court costs award ritiro della querela penale diritto di ottenere una decisione azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILENKOVIC KEVIN nato a MILANO il 22/12/2000 avverso la sentenza del 21/10/2022 del TRIBUNALE di MILANOc~.--T-gf , udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Milano con sentenza del del 23 maggio 2024 ha applicato nei confronti di Kevin Milenkovic la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine a sette delitti di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 cod. pen. 2.Avverso la sentenza Milenkovic, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazioine di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia presentata dall'imputato personalmente.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigli estensore Il Pr de te Anna Don erranti D E YOSI1ATA C A1n4 O 11024 1