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Ordinanza — n. 38395/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for theft of electricity and refusal of suspended sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38395/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Eniko Veres inadmissible regarding her conviction for theft of electricity and the denial of a suspended sentence. The appellant argued for the recognition of a continuing offense and the application of a suspended sentence, but the court found these arguments repetitive of previously rejected criticisms. The court upheld the lower court's factual findings and legal reasoning, emphasizing that the trial judge's assessment of criminal unity and sentencing benefits is immune from appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appellate court's judgment on the existence of a continuing offense and the granting of a suspended sentence is immune from cassation review if correctly motivated, as such assessments fall within the exclusive domain of the trial judge's factual evaluation.

Parole chiave

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continuing offense suspended sentence theft of electricity appellate review criminal unity procedural inadmissibility sentencing benefits reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
La Corte ha spiegato che la precedente condanna ex art. 444 cod. proc. pen. era di ostacolo al beneficio, in quanto era stata applicata la pena detentiva e che, stante la previsione di cui all'art.445 cod.
Art. 445 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
La Corte ha spiegato che la precedente condanna ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015
Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010
Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, dep.
Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012
246838; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep.
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014
Sez. 1, n. 7329 del 18/02/1982
Peraltro l'accertamento dell'esistenza dell'unicità del disegno criminoso, ai fini della continuazione, spetta al giudice di merito, il cui giudizio, se correttamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 7329 del 18/02/1982, Genesio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERES ENIKO nato il 07/11/1978 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Eniko Veres ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 25 marzo 2024 di conferma della condanna del Tribunale di Cagliari in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. accertato in Cagliari il 27 gennaio 2016. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altro reato già giudicato con sentenza definitiva, è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente, con cui si è dato atto della eterogeneità dei reati.

La prova della deliberazione iniziale unitaria alla base del trattamento sanzionatorio più benevolo, fondato sulla minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, attenendo alla sfera psichica del soggetto, deve essere ricavata da indici esteriori significativi, quali, secondo la esemplificazione tratta dalla giurisprudenza, la tipologia dei reati, il bene giuridico offeso, le condotte poste a fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, la causale delle violazioni, la loro omogeneità, la sistematicità, il contesto spaziale e il contenuto intervallo temporale (ex plurimis Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Rv. 266413;

Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, dep. 07/04/2010, Bonasera, Rv. 246838; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 12/03/2013, Daniele, Rv. 255156). Tali indici — si è sostenuto- hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo, della esistenza di detto unitario disegno, sicchè l'accertamento diretto al riconoscimento o al diniego del vincolo della continuazione deve assumere il carattere della effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni (in tal senso tra le altre, Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 già citata).

Peraltro l'accertamento dell'esistenza dell'unicità del disegno criminoso, ai fini della continuazione, spetta al giudice di merito, il cui giudizio, se correttamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 7329 del 18/02/1982, Genesio, Rv. 154732). Considerato che il secondo motivo, con cui si è dedotta la violazione di legge in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è riproduttivo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con percorso argomentativo conforme alle norme richiamate.

La Corte ha spiegato che la precedente condanna ex art. 444 cod. proc. pen. era di ostacolo al beneficio, in quanto era stata applicata la pena detentiva e che, stante la previsione di cui all'art.445 cod. proc. pen. solo l'applicazione della pena pecuniaria o della sanzione sostituiva non è di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena. Rilevato che il terzo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità, è inammissibile in quanto volto a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio estranea al sindacato di legittimità: la Corte di Appello, invero, è pervenuta alla conferma della condanna in ordine al delitto di furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo attraverso un percorso argomentativo coerente con le risultanze (presenza all'interno dell'immobile della ricorrente che non aveva allegato di essersi trovata ivi solo occasionalmente) e scevro da profili di illogicità o di travisamento.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del.14 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il