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Ordinanza — n. 38394/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against plea bargain sentence as inadmissible due to narrow cassation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38394/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible without formalities. The appellant argued the judge failed to properly motivate the agreed sentence, but the prosecution and defense contended that appeals under these articles are strictly limited to specific grounds like legal qualification or illegality. The court ruled that since the imposed penalty was not illegal and the agreement was ratified, general complaints about sentencing dosage fall outside the permissible scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.; Art. 444 e ss. cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, legal qualification errors, or illegality of the penalty, excluding general complaints about sentencing dosage.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation admissibility sentencing dosage judicial motivation procedural law Italy garanzia di un equo processo diritto a un difensore caso poco grave

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 1 comma 62 della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 1 comma 51 della I. 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999 dep. 2000, Verdi, Rv. 215467
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella mi- sura indicata in dispositivo.N.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BULGARU CONSTANTIN nato il 20/06/2003 avverso la sentenza del 08/05/2024 del GIP TRIBUNALE di MANTOVA( dato avviso alle parti; l udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 21127/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Bulgaru Constantin ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo vizio di motivazione laddove il giudice adito ha ritenuto congrua la pena concordata tra le parti. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicu- rezza".

Le proposte alle doglienze in punto di dosimetria della pena, peraltro assolu- tamente generiche, sono perciò manifestamente inammissibili in quanto, come visto, l'ambito di ricorribilità rispetto a sentenze come quella che ci occupa è ri- stretto ai soli casi di illegalità della pena. E la pena irrogata nel caso in esame non è illegale. Peraltro, sin dagli albori dell'istituto di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l'accordo sia stato ratifi- cato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) pro- spettare questioni e sollevare censure con riferimento all'entità della pena o alla motivazione sulla stessa che non sia illegale: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999 dep. 2000, Verdi, Rv. 215467).

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella mi- sura indicata in dispositivo.N. 21127/2024 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- men