Cassation court dismisses appeal as generic and merely repeating arguments already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Jhonatan Valcazar Castillo inadmissible. The appellant argued for generic mitigating circumstances regarding a crime committed in Marino, but the court found these arguments to be a mere repetition of points already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists of generic arguments or merely repeats points already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALCAZAR CASTILLO JHONATAN nato il 15/05/1975 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Jhonatan Valcazar Castillo ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 23 gennaio 2024 di conferma della condanna del Tribunale di Velletri in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen. commesso in Marino l'11 febbraio 2023. Rilevato che motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto generico e comunque mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente, con cui si è dato atto dell'assenza di elementi di segno positivo (in conformità di Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01), della gravità del fatto nelle modalità concrete e dei precedenti a suo carico, di cui uno specifico. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C