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Ordinanza — n. 38391/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attempting to re-evaluate evidence outside cassation review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38391/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Federico Manuel Pitzalis inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Pitzalis argued the lower court erred in finding his responsibility for offenses under Articles 624 and 625 of the Criminal Code, but the court rejected this. The court ruled that the appeal's claim to re-evaluate evidence was extraneous to cassation review, as the Court of Appeal's reasoning was coherent and free from illogicality.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it attempts to re-evaluate material evidence or re-assess facts, as the cassation court's role is limited to reviewing the legality of the lower court's reasoning rather than the factual basis of the conviction.

Parole chiave

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cassation review scope evidence re-evaluation inadmissible appeal legality of reasoning criminal code offenses court costs award factual findings imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITZALIS FEDERICO MANUEL nato a CIRIE il 25/11/1987 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Federico Manuel Pitzalis ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 2 maggio 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Ivrea in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. commesso il 14 giugno 2017. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità del ricorrente, è inammissibile in quanto volto a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio estranea al sindacato di legittimità: la Corte di Appello, invero, è pervenuta alla conferma della condanna attraverso un percorso argonnentativo coerente con le risultanze (richiamando le plurime testimonianze che avevano riferito di aver visto il ricorrente uscire dai locali del C.I.S. tenendo stretto tra le braccia qualcosa) e scevro da profili di illogicità o di travisamento. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consiglie 'stensore Il Pr side te