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Ordinanza — n. 38390/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to general arguments and lack of specific penalty reduction grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38390/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Oussama Kouthar inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Kouthar argued that the sentencing lacked proper motivation and requested a further reduction of the penalty based on the minor nature of the offense. The court rejected this claim because the lower court had already applied the statutory minimum and weighed generic mitigating circumstances against the contested aggravating factors, leaving no room for the appellant's general assertions.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 5 e 624 bis cod. pen. comm.; The appeal is inadmissible when it relies on general statements rather than specific grounds, particularly when the sentencing court has already determined the statutory minimum and balanced mitigating and aggravating circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation penalty reduction general arguments sentencing discretion adeguamento della pena gravità della pena controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 61 n. 5 cod. pen.
Art. 624 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOUTHAR OUSSAMA nato il 28/12/1999 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oussama Kouthar ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 31 gennaio 2024 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, ha escluso la continuazione interna e confermato la condanna in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 5 e 624 bis cod. pen. commesso in Torino il 24 giugno 2023. Rilevato che motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto la Corte ha dato atto che la pena era stata individuata nel minimo edittale e con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante: il ricorso si limita ad enunciati di carattere generale ed a invocare una ulteriore e non meglio precisata riduzione della pena per speciale tenuità del fatto. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 Il Consi ensore Il Pr id