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Ordinanza — n. 38389/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic criticism lacks adequate legal critique against proven facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38389/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning was flawed regarding his criminal responsibility for burglary, but the court found this criticism merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the trial judge. Consequently, the court held that the appellant failed to offer a sufficient legal critique to undermine the logical chain of evidence established by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic, merely reproductions of previously examined criticisms, or fail to provide adequate legal critique to challenge the factual and logical reasoning of the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic criticism adequate legal critique criminal responsibility proven facts Cassazione ordinanza burden of proof imputazione di furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TECCHIO MASSIMO nato a VICENZA il 23/08/1997 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; . 4

MOTIVI DELLA DECISIONE

Massimo Tecchio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 13 novembre 2023 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di in ordine al reato di cui agli artt.. 110 624 bis commi 1 e 3 cod. pen. commesso in Longare il 26 luglio 2020. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità, è generico e meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con argomenti del giudice del merito con argomenti corretti, il ricorrente non ha opposto adeguata critica.

La Corte di Appello ha indicato gli elementi dai cui era stata tratta la prova del coinvolgimento del ricorrente nel furto in abitazione (riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria; abbigliamento indossato al momento del furto; rinvenimento della refurtiva) e rispetto a tali elementi il ricorso appare avversativo e non vale a incrinare la tenuta logica del ragionamento probatorio svolto dalla Corte. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consiglier ste