Cassation court dismisses appeal as motive merely reproduces already examined and rejected argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a defect in reasoning that merely reproduced an argument already fully examined and rejected by the lower court. The appellate court had confirmed the conviction based on video surveillance evidence where military personnel positively identified the appellant as the thief. Consequently, the court ruled that no new critical analysis was required, leading to the dismissal of the request and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged defect in reasoning is merely a reproduction of an argument already adequately examined and dismissed by the court below without new critical analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG SAMBA nato il 16/11/1986 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sannba Niang ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 22 aprile 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Ravenna in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen. , commesso in San Pietro in Vincoli il 2 aprile 2019. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità, è meramente riproduttivo di motivo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso, e non scandito da adeguata critica delle argomentazione poste a base della sentenza impugnata. La Corte di Appello ha dato atto che i militari operanti avevano riconosciuto nelle immagini del sistema di videosorveglianza con certezza l'autore del furto nel ricorrente. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il ottobr