Cassation court dismisses appeal against conviction for minor crime, citing lack of grounds for non-punishment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for a minor traffic-related offense. The appellant argued for non-punishment under Article 131 bis of the Penal Code, but the court found this claim merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal. The court determined that the assessment of non-punishment requires a complex evaluation of the specific facts, which the lower court correctly applied without error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The judgment on non-punishment requires a complex evaluation of specific case features and cannot be reviewed by the Court of Cassation unless the motivation is lacking or manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IRSIK SORIN nato il 02/05/1984 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sorin Ersik ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 25 gennaio 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Bologna in ordine al reato di cui agli art 186 commi 1 e 2 kett. B) e comma 2 sexies CdS commesso in Bologna il 3 gennaio 2020. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo cui il ricorrente non contrappone valida ragione in fatto o in diritto, o comunque, manifestamente infondati.
Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett.
c) d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).
Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la motivazione con cui è stata ritenuta decisiva la gravità del fatto nelle sue modalità concrete (causazione di incidente in cui erano rimasto coinvolti tre veicoli) non si presta ad essere censurata in questa sede.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigliere t