Italian Court dismisses appeal on theft sentencing, citing lack of merit and procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Nicoletta Montarulo inadmissible, rejecting arguments regarding sentencing and statutory application. The appellate court had already thoroughly examined and dismissed claims about the lack of particular leniency and the excessive penalty, noting the theft involved multiple aggravating circumstances. Consequently, the Court ruled that the appeal's grounds were merely reproducible of issues already correctly addressed by the lower judiciary, leading to the dismissal of the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131bis c.p.; Art. 625 c.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reproduce grounds already examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments, as such appeals lack the requisite novelty required for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTARULO NICOLETTA nato a BOLOGNA il 15/11/1962 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 20585/2024 RG. Motivi della decisione 1. Nicoletta Montarulo ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, av- verso la sentenza in epigrafe lamentando con un primo motivo vizio motivazionale e/o violazione di legge in punto di mancata applicazione dell'art. 131bis cod. pen. e con un secondo motivo quanto alla dosimetria della pena, chiedendo, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, i motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La Corte territoriale ha evidenziato come infondata sia la richiesta di applica- zione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, esulando il reato in contesta- zione da quelli per i quali è ammesso, in ragione dei limiti di pena, trattandosi di furto consumato pluriaggravato, punito (anche all'epoca del fatto) con la reclu- sione da tre a dieci anni. In ogni caso i plurimi precedenti per reati contro il patri- monio sarebbero ostativi all'applicazione dell'istituto. La Corte territoriale ha ritenuto motivatamente di rigettare l'istanza di esclu- sione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.
7) cod. pen. sul corretto rilievo che è vero che il supermercato era fornito di un sistema di videosorveglianza, ma questo non prevedeva un controllo costante e continuo della merce, tant'è che le immagini nel caso di specie furono visionate solo a posteriori, per identificare l'autrice del furto. Ciò in ossequio alla ricordata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un si- stema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individua- zione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'a- zione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impe- dire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen (ex multis Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157-01).
Quanto al secondo motivo, i giudici di appello hanno già motivatamente rite- nuto infondata la dogli3nza inerente all'assente eccessività del trattamento san- zionatorio, sul rilievo che lo stesso è stato già quantificato in primo grado nel mi- nimo edittale.N. 20585/2024 RG.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma derart. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-