Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38378/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for being manifestly unfounded, generic, and lacking specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38378/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal against the Court of Appeal's acquittal decision inadmissible due to its manifest lack of specificity. The appellant's arguments were deemed generic assertions without specific requests, legal reasoning, or factual analysis supporting the claims regarding liability and mitigating circumstances. Consequently, the court upheld the lower court's judgment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, generic, and lacks specific requests supported by legal and factual arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded generic arguments lack of specificity procedural costs Court of Cassazione acquittal decision motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BINGHIAC CIPRIAN nato il 17/07/1984 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 20513/2024 R.G. Motivi deila decisione 1. Binghiac Ciprian ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle doglianze proposte in sede di gravame del merito con cui si chiedeva l'assoluzione in via principale. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte !e loro articolazioni e del tutto assertivi. I motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle aroomentazioni poste a base della decisione impugnata. Nelle poche righe di cui consta l'atto di impugnazione si deduce genericamente la mancanza di confronto della sentenza impugnata con le doglianze difensive in punto di responsabilità e di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Senza alcuna ulteriore deduzione che si confronti con il contenuto del provvedi- mento impugnato. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità. Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa r .rirnune da vizi di legitti- mità.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.