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Ordinanza — n. 38376/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38376/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38376/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMPAGLIONE GIUSEPPE nato a MONTEBELLO IONICO il 04/02/1975 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Giuseppe Zampaglione ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 9 maggio 2024 di conferma della condanna del Tribunale di Reggio Calabria in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 bis, .625 comma 1 nn 2 e 7 cod. pen. commesso in Reggio Calabria il 22.05.2012. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi il ricorrente a lamentare la carenza della motivazione e il mancato approfondimento istruttorio. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38376/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624 bis, .625 comma 1 nn 2 e 7 cod. pen. commesso in Reggio Calabria il 22.05.2012. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi il ricorrente a lamentare la carenza della motivazione e il mancato approfondimento istruttorio. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie multe non pagate ammende per infrazione procedurale spese di esecuzione corruzione nell'esecuzione forzata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMPAGLIONE GIUSEPPE nato a MONTEBELLO IONICO il 04/02/1975 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giuseppe Zampaglione ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 9 maggio 2024 di conferma della condanna del Tribunale di Reggio Calabria in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 bis, .625 comma 1 nn 2 e 7 cod. pen. commesso in Reggio Calabria il 22.05.2012. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi il ricorrente a lamentare la carenza della motivazione e il mancato approfondimento istruttorio. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così