Italian Supreme Court dismisses appeal on sentencing reasoning, ruling it inadmissible due to clear judicial explanation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Savino Tanzi inadmissible regarding a conviction for public indecency. Tanzi argued the sentencing lacked proper reasoning, but the Court found its explanation thorough and consistent with established precedents. Consequently, the appeal was rejected, and Tanzi was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 590 bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging the reasoning of a criminal sentence is inadmissible if the lower court has provided a clear, logical, and well-founded explanation of the sentencing determination and the denial of mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANZI SAVINO nato a BARLETTA il 22/07/1980 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; 9f
MOTIVI DELLA DECISIONE
Savino Tanzi ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 4 aprile 2024 di conferma della condanna del Tribunale di Milano in ordine al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. commesso in Peschiera Borromeo il 13 maggio 2017. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto la Corte ha spiegato in maniera approfondita e non illogica le ragioni della determinazione della pena, della mancata concessione delle attenuanti generiche, attraverso un pertinente richiamo ai plurimi e gravi precedenti penali ed all'assenza di elementi di segno positivo da valorizzare ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio (pag 6), in conformità di Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos