Italian Court dismisses appeal claiming civil party's silence after Cartabia reform invalidates prosecution by complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Stefan Pansela's appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court erred in upholding the prosecution. Pansela argued that because the victim did not renew her complaint after the Cartabia reform made certain crimes prosecutable only by complaint, the proceedings should have been dismissed. The court ruled that the victim's prior civil party status implicitly satisfied the new requirement for a complaint, and her absence from the appeal did not invalidate her previously submitted conclusions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 150 d.lgs. 10/2022: The establishment of a civil party without revocation constitutes a valid complaint for offenses originally prosecuted ex officio that became dependent on a complaint under the Cartabia reform, as the punitive intent can be inferred from the civil party status itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFAN PANSELA nato il 19/09/1988 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 20341/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Pansela Stefan ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in quanto la Corte territoriale avrebbe do- vuto pronunciare sentenza di improcedibilità ex art. l29 cod. proc. pen. in quanto la persona offesa, dopo che la Riforma Cartabia ha reso perseguibile a querela il reato di cui all'imputazione, non ha rinnovato la propria pretesa punitiva. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto pro- spettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con íl dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Questa Corte di legittimità, infatti, ha chiarito che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere le- gittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manife- stazione Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S. Rv. 284844 - 01).
E costituisce ius receptum che la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello per- sonalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rasse- gnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338 - 01; Sez. 5, n. 39471 del 04/06/2013, De Iuliis, Rv. 257199 - 01; Sez. 4, n. 24360 del 28/05/2008 Rago ed altri, Rv. 240942 - 01).
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così