Italian court dismisses appeal for insufficient motivation due to generic and non-specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Concetta Amorello inadmissible because the grounds were manifestly unfounded, generic, and lacked specific legal or factual arguments. The appellant merely asserted a lack of motivation without detailing which specific aspects of the lower court's decision were contested or providing supporting reasons. Consequently, the court found the appeal's reasoning insufficient to justify a review and ruled against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal for violation of law due to insufficient motivation is inadmissible if the grounds are generic, assertive, and fail to specify the contested elements or provide a critical analysis of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMORELLO CONCETTA nato a PALERMO il 31/08/1969 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 20132/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Concetta Amorello ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge per insufficienza della motivazione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata, 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
I motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Nelle poche righe di cui consta l'atto di impugnazione si deduce genericamente la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, senza alcuna specifi- cazione e senza nemmeno che sia dato di comprendere se si contestino le valuta- zioni operate dalla Corte territoriale in punto di responsabilità o di dosimetria della pena, ovvero entrambe.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità. Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legitti- mità.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ia ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. C