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Ordinanza — n. 38370/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments are inadmissible or merely reiterative of previously rejected contentions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38370/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Vincenzo Melodia's appeal against the Palermo Court of Appeal's confirmation of his conviction inadmissible. Melodia argued for a re-evaluation of evidence regarding his responsibility and claimed a violation of law due to the retroactive application of a new penalty statute. The court rejected these claims, ruling that the first argument improperly sought a factual re-evaluation outside the scope of appellate review, while the second was a mere repetition of a previously dismissed legal criticism.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 15 bis d.lgs n. 285/1992; Art. 366 c.p.p.: Appeals based on the prefiguration of a new factual assessment or the mere repetition of rejected legal contentions are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-evaluation of evidence retroactive penalty reiteration of arguments scope of appellate review criminal conviction confirmation procedural inadmissibility reati contro le pubbliche comunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 7 comma 15 bis d.lgs n. 285/1992
Vincenzo Melodia ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 16 aprile 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Palermo in ordine al reato di cui all'art. 7 comma 15 bis d.lgs n. 285/1992 commesso in Palermo il 22 settembre 2020.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELODIA VINCENZO nato a PALERMO il 24/03/1992 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; •

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vincenzo Melodia ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 16 aprile 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Palermo in ordine al reato di cui all'art. 7 comma 15 bis d.lgs n. 285/1992 commesso in Palermo il 22 settembre 2020. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità del ricorrente, è inammissibile in quanto volto a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio estranea al sindacato di legittimità: la Corte di Appello, invero, è pervenuta alla conferma della condanna attraverso un percorso argomentativo coerente con le risultanze (il teste escusso aveva riferito che Melodia indicava agli automobilisti gli stalli in cui parcheggiare) e scevro da profili di illogicità o di travisamento.

Considerato che il secondo motivo con cui ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte ritenuto configurabile il reato, nonostante la precedente sanzione amministrativa fosse stata commessa prima della entrata in vigore della legge n. 32/2018 che ha introdotto la fattispecie penale nel caso di esercizio di attività di parcheggiatore non autorizzato in caso di recidiva, è meramente reiterativo di censura già dedotta ed adeguatamente disattesa dai giudici di merito ( pag 4 della sentenza impugnata). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilaín favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consiglier tensore