Italian Court dismisses appeal for generic arguments on mitigating circumstances already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Antonino Purello's appeal inadmissible regarding the conviction for the crime in Article 116 of the Criminal Code. Purello argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances, but the Court found these arguments generic and merely a repetition of issues already thoroughly examined and rejected by the appellate court. Consequently, the appeal was dismissed, and Purello was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 c.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal based on generic allegations of non-recognition of mitigating circumstances, which constitute a mere repetition of arguments already rejected by the court of first instance with logical coherence, is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PURELLO ANTONINO nato a MARSALA il 17/11/1977 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Antonino Purello ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 21 marzo 2024 di conferma della condanna del Tribunale di Marsala in ordine al reato di cui all'art. 116 CdS commesso in Marsala il 26 aprile 2019. Rilevato che motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto generico e comunque mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente, con cui si è dato atto dell'assenza di elementi di segno positivo ( in conformità di Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 Il