Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to improper challenge to legal qualification of theft with snatching.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Criscuolo's appeal inadmissible because it challenged the legal qualification of the crime, which is an impermissible ground. The appellant argued against the court's qualification, but the court noted the crime was theft with snatching, not burglary, making the arguments irrelevant. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; The appeal challenging the legal qualification of the crime is inadmissible as the agreed judicial decision cannot be unilaterally modified by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISCUOLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 28/09/1971 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEta.gtO avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giuseppe Criscuolo ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Trieste in data 30 gennaio 2024 Roma ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. commesso in Portogruaro il 31 marzo 2015. Rilevato che il ricorrente censura la motivazione in ordine alla qualificazione giuridica, ovvero un motivo inammissibile, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01 Peraltro, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, il reato per cui è intervenuta condanna è quello di furto con strappo e non già quello di furto in abitazione, per cui le osservazioni di cui al motivo di ricorso sono del tutto inconferenti.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 Il Consigli e tensore Il Pres