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Ordinanza — n. 38362/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding lack of valid complaint by unauthorized subject in supermarket theft case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38362/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that a formal complaint filed by a representative of a supermarket chain was valid despite the appellant's claim of unauthorized standing. The appellant argued the complaint lacked legitimacy, but the court confirmed that a special power of attorney issued under Article 37 of the Code of Criminal Procedure authorizes such representatives to file complaints for any acts damaging the company's interests. Consequently, the procedural defect alleged did not exist, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 37 disp. att. cod. proc. pen.; The special power of attorney granted to a representative of a company under Article 37 of the Code of Criminal Procedure is valid for filing a complaint regarding any facts damaging the company's interests, without requiring specific enumeration of the crimes involved.

Parole chiave

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special power of attorney supermarket chain criminal complaint filing unauthorized subject Code of Criminal Procedure procedural admissibility representative authority facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 37 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
art. 37 disp. att. cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 37052 del 03/06/2008
ex multis Sez. 4, n. 37052 del 03/06/2008, Dobson, Rv.
Sez. 2, n. 42947 del 01/10/2014
Sez. 2, n. 42947 del 01/10/2014, Baucina, Rv.
Sez. 2, n. 22506 del 16/07/2020
260859 - 01; Sez. 2, n. 22506 del 16/07/2020,,Chiacchio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANCU BOGDAN GHEORGHE nato il 20/11/1985 avverso la sentenza del 04/04/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 18262/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Iancu Bogdan Gheorghe ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge per la mancanza di una valida querela, in quanto sporta da soggetto non legittimato. Chiede, pertanto, annullarsi !a sentenza impugnata.

2. Il proposto ricorso è inammissibile. Al di là che siamo di fronte ad una sentenza di applicazione della pena ex artt.444 e ss. cod. proc. pen. e che si contesta un aspetto valutativo e non la sussi- stenza della querela, va rilevato che questa Corte ha reiteratamente chiarito che è rituale la querela presentata dal procuratore di una società che gestisce una catena di supermercati in forza di una procura speciale rilasciatagli per l'eventua- lità che nei singoli esercizi vengano perpetrati dei furti, trattandosi di procura spe- ciale rilasciata in via preventiva in conformità a quanto previsto dall'art. 37 disp. att. cod. proc. pen. (cfr. ex multis Sez. 4, n. 37052 del 03/06/2008, Dobson, Rv. 241017 - 01;

Sez. 2, n. 42947 del 01/10/2014, Baucina, Rv. 260859 - 01; Sez. 2, n. 22506 del 16/07/2020,,Chiacchio, Rv. 279288 - 01 che ha specificato che la procura in questione non deve contenere l'indicazione dei singoli reati rispetto ai quali è consentito il compimento dell'atto cui la procura si riferisce, ben potendosi intendere conferita con riferimento a tutti i fatti che danneggiano gli interessi della società e pertengono all'oggetto sociale). Ebbene, nel caso che ci occupa, non viene contestato neppure dal ricorrente che in data 8.3.2024 alle ore 14.40 in Torino presso gli uffici dell'U.P.G. della Que- stura di Torino fu sporta rituale querela da parte di Pegoraro Giovanni, che esibì procura rilasciatagli dalla società LA RINASCENTE s.p.a., in uno con altri soggetti, proprio al fine di sporgere querela in casi come quello che ci occupa.

Non sussiste, pertanto, il vizio lamentato dal ricorrente.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così de